L’INAIL mette a disposizione delle imprese un contributo a fondo perduto pari al 65% delle spese che verranno sostenute per la realizzazione di progetti di bonifica da materiali contenenti amianto.
Il contributo massimo ottenibile è pari ad € 130.000,00 (spesa massima agevolabile € 200.000,00). L’investimento deve essere realizzato successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo.
La presentazione della domanda deve essere effettuata entro il 29/05/2020.
Sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:
- rimozione di componenti edilizie quali coibentazioni, intonaci, cartoni, controsoffitti, contenenti amianto in matrice friabile;
- rimozione di amianto da mezzi di trasporto;
- rimozione di amianto da impianti e attrezzature (cordami, coibentazione, isolamenti di condotte di vapore, condotte di fumi ecc.);
- rimozione di piastrelle e pavimentazioni in vinile amianto compresi eventuali stucchi e mastici contenenti amianto;
- rimozione di coperture in cemento-amianto;
- rimozione di manufatti contenenti amianto in matrice compatta (cassoni, canne fumarie, comignoli, pareti verticali, controsoffitti, condutture, ecc.).
Sono ritenute ammissibili, nel limite massimo del 10% del progetto, le spese tecniche e assimilabili utili alla realizzazione dell’investimento (redazione perizia asseverata, analisi dell’amianto, direzione lavori e coordinamento della sicurezza ecc.)
Le spese di progetto relative alla rimozione e rifacimento della copertura possono essere computate nella misura massima di 60 €/mq rispettando i seguenti valori limite:
- valore limite di 30 €/mq di copertura in amianto per i lavori di bonifica incluso il trasporto e lo smaltimento;
- valore limite di 30 €/mq della nuova copertura per l’acquisto e posa in opera della copertura sostitutiva e degli elementi edili ad essa accessori.
Requisiti per ottenere il contributo:
- l’impresa deve essere iscritta nel Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane;
- essere in possesso di DURC regolare ed aver pagato il diritto annuale camerale;
- non aver beneficiato del medesimo contributo nelle edizioni ISI 2016, 2017, 2018;
- la domanda di contributo deve essere presentata prima della realizzazione del progetto (anche il solo versamento di un acconto impedisce la possibilità di presentare la domanda);
- è necessario effettuare sia la rimozione che lo smaltimento in discarica autorizzata (non è sufficiente l’incapsulamento ed il confinamento dei materiali rimossi);
- gli interventi dovranno essere affidati a ditte qualificate e iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nelle categorie 10A o 10B per la rimozione e nella categoria 5 per il trasporto di amianto;
- l’amianto in oggetto deve rientrare in una delle seguenti categorie di silicati fibrosi:
- actinolite d’amianto, n. CAS 77536-66-4;
- grunerite d’amianto (amosite), n. CAS 12172-73-5;
- antofillite d’amianto, n. CAS 77536-67-5;
- crisotilo, n. CAS 12001-29-5;
- crocidolite, n. CAS 12001-28-4;
- tremolite d’amianto, n. CAS 77536-68-6.
Lo Studio rimane a disposizione per una valutazione gratuita del progetto e per l’eventuale istruttoria della domanda di contributo.