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ISI INAIL - RIMOZIONE AMIANTO

ISI INAIL - RIMOZIONE AMIANTO

marzo 30, 2020
L’INAIL mette a disposizione delle imprese un contributo a fondo perduto pari al 65% delle spese che verranno sostenute per la realizzazione di progetti di bonifica da materiali contenenti amianto.

Il contributo massimo ottenibile è pari ad € 130.000,00 (spesa massima agevolabile € 200.000,00). L’investimento deve essere realizzato successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo.

La presentazione della domanda deve essere effettuata entro il 29/05/2020.
 
Sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:
  • rimozione di componenti edilizie quali coibentazioni, intonaci, cartoni, controsoffitti, contenenti amianto in matrice friabile;
  • rimozione di amianto da mezzi di trasporto;
  • rimozione di amianto da impianti e attrezzature (cordami, coibentazione, isolamenti di condotte di vapore, condotte di fumi ecc.);
  • rimozione di piastrelle e pavimentazioni in vinile amianto compresi eventuali stucchi e mastici contenenti amianto;
  • rimozione di coperture in cemento-amianto;
  • rimozione di manufatti contenenti amianto in matrice compatta (cassoni, canne fumarie, comignoli, pareti verticali, controsoffitti, condutture, ecc.).
 
Sono ritenute ammissibili, nel limite massimo del 10% del progetto, le spese tecniche e assimilabili utili alla realizzazione dell’investimento (redazione perizia asseverata, analisi dell’amianto, direzione lavori e coordinamento della sicurezza ecc.) 
 
Le spese di progetto relative alla rimozione e rifacimento della copertura possono essere computate nella misura massima di 60 €/mq rispettando i seguenti valori limite:
  • valore limite di 30 €/mq di copertura in amianto per i lavori di bonifica incluso il trasporto e lo smaltimento;
  • valore limite di 30 €/mq della nuova copertura per l’acquisto e posa in opera della copertura sostitutiva e degli elementi edili ad essa accessori.
 
Requisiti per ottenere il contributo:
  • l’impresa deve essere iscritta nel Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane;
  • essere in possesso di DURC regolare ed aver pagato il diritto annuale camerale;
  • non aver beneficiato del medesimo contributo nelle edizioni ISI 2016, 2017, 2018;
  • la domanda di contributo deve essere presentata prima della realizzazione del progetto (anche il solo versamento di un acconto impedisce la possibilità di presentare la domanda);
  • è necessario effettuare sia la rimozione che lo smaltimento in discarica autorizzata (non è sufficiente l’incapsulamento ed il confinamento dei materiali rimossi);
  • gli interventi dovranno essere affidati a ditte qualificate e iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nelle categorie 10A o 10B per la rimozione e nella categoria 5 per il trasporto di amianto;
  • l’amianto in oggetto deve rientrare in una delle seguenti categorie di silicati fibrosi:
    • actinolite d’amianto, n. CAS 77536-66-4;
    • grunerite d’amianto (amosite), n. CAS 12172-73-5;
    • antofillite d’amianto, n. CAS 77536-67-5;
    • crisotilo, n. CAS 12001-29-5;
    • crocidolite, n. CAS 12001-28-4;
    • tremolite d’amianto, n. CAS 77536-68-6.

Lo Studio rimane a disposizione per una valutazione gratuita del progetto e per l’eventuale istruttoria della domanda di contributo.

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