L’INAIL mette a disposizione delle imprese un contributo a fondo perduto pari al 65% delle spese che verranno sostenute per la realizzazione di progetti di bonifica da materiali contenenti amianto.
Il contributo massimo ottenibile è pari ad € 130.000,00 (spesa massima agevolabile € 200.000,00). L’investimento deve essere realizzato successivamente alla data del 23/06/2023.
La presentazione della domanda deve essere effettuata entro il 16/06/2023.
Sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:
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rimozione di coperture e sottocoperture in cemento-amianto e sostituzione con nuove coperture;
- rimozione di componenti edilizie quali coibentazioni, intonaci, cartoni, controsoffitti, cassoni, canne fumarie, condutture, comignoli e pareti verticali contenenti amianto in matrice friabile e compatta;
- rimozione di amianto da mezzi di trasporto e da impianti e attrezzature (cordami, coibentazione, isolamenti di condotte di vapore, condotte di fumi, ecc.);
- rimozione di piastrelle e pavimentazioni in vinile amianto compresi eventuali stucchi e mastici contenenti amianto.
Sono ritenute ammissibili, nel limite massimo del 10% del progetto, le spese tecniche e assimilabili utili alla realizzazione dell’investimento (redazione perizia asseverata, analisi dell’amianto, direzione lavori e coordinamento della sicurezza ecc.)
Le spese di progetto relative alla rimozione e rifacimento della copertura possono essere computate nella misura massima di 60 €/mq, comprensivi di:
- spese per l’acquisto e la posa della nuova copertura e degli elementi accessori (lucernari, lattonerie, canali di gronda, ecc.);
- spese edili accessorie (allestimento cantiere, opere provvisionali, ecc.) e per la predisposizione e presentazione del Piano di Lavoro all’organo di vigilanza;
- spese per il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto.
Requisiti per ottenere il contributo:
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l’impresa deve essere iscritta al Registro delle imprese;
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essere in possesso di DURC regolare ed aver pagato il diritto annuale camerale;
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non aver beneficiato del medesimo contributo nelle edizioni ISI 2018, 2020, 2021;
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la domanda di contributo deve essere presentata prima della realizzazione del progetto (anche il solo versamento di un acconto impedisce la possibilità di presentare la domanda);
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è necessario effettuare sia la rimozione che lo smaltimento in discarica autorizzata (non è sufficiente l’incapsulamento ed il confinamento dei materiali rimossi);
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gli interventi dovranno essere affidati a ditte qualificate e iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nelle categorie 10A o 10B per la rimozione e nella categoria 5 per il trasporto di amianto;
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l’amianto in oggetto deve rientrare in una delle seguenti categorie di silicati fibrosi:
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actinolite d’amianto, n. CAS 7753666-4;
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grunerite d’amianto (amosite), n. CAS 1217273-5;
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antofillite d’amianto, n. CAS 7753667-5;
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crisotilo, n. CAS 1200129-5;
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crocidolite, n. CAS 1200128-4;
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tremolite d’amianto, n. CAS 7753668-6.
Lo Studio rimane a disposizione per una valutazione gratuita del progetto e per l’eventuale istruttoria della domanda di contributo.